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Statuto

ART. 1  - Costituzione
È costituita l'associazione culturale denominata "LA SOCIETÀ APERTA" con sede in Roma, in Viale delle Medaglie D'oro, 305, int 1.

ART. 2 - Scopo sociale e durata
L'Associazione non persegue scopo di lucro ed esplica prevalentemente la sua azione nei settori della cultura, della formazione, dell'università e della ricerca scientifica, dell'innovazione tecnologica.
Scopo sociale dell'Associazione è l'attuazione di:
- servizi ed iniziative culturali;
- progetti di alta formazione;
- progetti di ricerca scientifica e tecnologica ed iniziative di diffusione della cultura scientifica;
- progetti di indagine sociale ed economica;
- manifestazioni culturali ed artistiche;
- progetti editoriali, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie.
Le attività del Centro saranno sempre ispirate a diffondere i valori di democrazia, di progresso, di laicità e giustizia sociale, di libertà e di tolleranza, dell'umanesimo socialista e del riformismo libertario con il criterio metodologico di fondo del razionalismo critico. L'Associazione avrà durata illimitata.

ART. 3 - Soci Fondatori
Sono soci fondatori le persone fisiche e giuridiche che hanno dato vita all'Associazione e che sottoscrivono il presente Statuto all'atto della costituzione dell'Associazione.

ART. 4 - Soci effettivi
Sono soci effettivi le persone fisiche e giuridiche cooptate successivamente al 31 gennaio 1986 dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti; essi acquisiscono gli stessi diritti e doveri dei soci fondatori e fanno parte dell'Assemblea.

ART. 5 - Recesso di un socio fondatore
Ogni socio ha facoltà di recesso, da comunicarsi al legale rappresentante presso la sede sociale. Il recesso avrà effetto trascorsi due mesi dalla ricezione della comunicazione da parte dell'Associazione. In questi due mesi il socio dimissionario verrà sospeso dalle eventuali cariche sociali ricoperte.

ART. 6 - Soci sostenitori
Sono soci sostenitori le persone che in campo culturale, politico, economico, artistico, amministrativo abbiano operato ed operino per il raggiungimento dei principi associativi. La quale qualifica di socio sostenitore è subordinata al parere favorevole da parte del Consiglio di Amministrazione.

ART 7 - Soci aderenti
Sono soci aderenti tutti coloro che, avendone fatta domanda, siano accolti dal Consiglio di Amministrazione e paghino la quota associativa ordinaria annuale, o frazione di anno. Essi possono usufruire di tutte le iniziative dell'Associazione. Tutti i soci aderenti si riuniscono in assemblea, almeno una volta all'anno, per discutere sulle strategie dell'Associazione; l'assemblea può nominare, di anno in anno, un Presidente dei soci aderenti.

ART. 8 - Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea (dei soci fondatori ed effettivi), il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, il Segretario Generale, il Comitato Scientifico.

ART 9 - L'Assemblea
L'Assemblea è l'organo deliberativo dei soci fondatori e, dopo il 31.12.1986, dei soci fondatori ed effettivi insieme. Dovrà essere convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno, mediante lettera o fax da far giungere almeno sette giorni prima della seduta.
In via straordinaria ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione a maggioranza, ovvero il Segretario Generale ovvero il Presidente ritengano necessario. In questo caso la convocazione avverrà per mezzo di lettera raccomandata.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal presidente dell'Associazione e, in mancanza di esso, dalla maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è validamente costituita se in prima convocazione sono presenti i quattro quinti degli aventi diritto e, in seconda convocazione, almeno due terzi degli aventi diritto.

Compiti dell'Assemblea sono:
- decidere le linee di indirizzo generale e culturale;
- eleggere il Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione;
- approvare il bilancio consuntivo;
- eleggere il Consiglio di Amministrazione e deliberare eventuali variazioni dei numero dei suoi membri;
- deliberare sulla cooptazione di nuovi soci effettivi;
- nomina del Segretario Generale;
- sciogliere l'Associazione.

L'Assemblea dei soci fondatori delibera con il voto favorevole almeno dei tre quinti dei soci presenti.

ART. 10 - Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è l'organo gestionale dell'Associazione; dura in carica due anni e si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno.
Esso é costituito da tre a cinque soci fondatori e/o effettivi. Ne fanno parte di diritto il Segretario Generale, che in via ordinaria lo convoca e lo coordina e il Presidente. Compiti del Consiglio di Amministrazione sono:
- attuare le linee culturali e di gestione espresse dall'Assemblea;
- convocare in via ordinaria e straordinaria l'Assemblea, qualora il Presidente sia assente o impedito;
- deliberare sulle domande di ammissione a socio e sull'eventuale revoca di tale qualifica a quel socio che con il suo comportamento contraddica le finalità dell'Associazione ovvero sia di turbamento allo svolgimento delle attività dell'Associazione stessa ovvero sia inadempiente nel pagamento delle quote sociali;
- predisporre il bilancio consuntivo annuale dell'Associazione sulla base del rendiconto finanziario, al fine dell'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci fondatori entro i termini previsti dalla normativa vigente;
- determinare l'ammontare della quota associativa ordinaria e il periodo di validità di detta iscrizione;
- determinare la quota sociale del socio aderente, annuale o di frazione di anno;
- determinare eventuali compensi op rimborsi spesa ai soci che prestino la loro opera o dei servizi, su proposta del Segretario Generale.
Il Consiglio di Amministrazione si può dare propri regolamenti con particolare riguardo ai rapporti col Segretario Generale. In via straordinaria, cioè nell'eventuale assenza del Segretario Generale, per questioni urgenti, si può riunire su richiesta di due suoi membri.

ART. 11 - Il Segretario Generale
Il Segretario Generale dura in carica due anni ed è rieleggibile. Egli, su delega del Presidente e con delibera apposita del Consiglio di Amministrazione, può avere la firma sociale dell'Associazione, aprire conti correnti a nome dell'Associazione ed operare sugli stessi.
Compiti del Segretario Generale sono:
- curare l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, nel quadro delle linee di gestione approvate dal Consiglio di Amministrazione;
- redigere alla fine di ogni anno un rendiconto finanziario munito di regolari documenti giustificativi da cui risulti chiaramente la situazione amministrativa, comprese le eventuali esposizioni passive, e consistenze creditorie, per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione. Per tale compito può avvalersi di uno o più delegati;
- convocare e coordinare il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritiene opportuno.
- intestare a suo nome le autorizzazioni e le licenze amministrative e di Polizia eventualmente occorrenti all'attività dell'Associazione;
- incassare a nome dell'Associazione, anche mediante proprio delegato, somme da privati ed enti pubblici, dovute a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza.

ART. 12 - Il Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione verso l'esterno ed ha la rappresentanza legale dell'Associazione; egli ha la firma sociale ed ha il potere di aprire conti correnti a nome dell'Associazione e di  operare sugli stessi; egli ha  la rappresentanza nei confronti di terzi e in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

ART. 13 - Il Comitato Scientifico
L'Assemblea dei Soci può costituire un Comitato Scientifico dell'Associazione composto da tre o da cinque membri appartenenti  al mondo dell'università, della ricerca e della cultura in genere. Il Comitato, che elegge un Presidente al suo interno, svolge compiti di presidio del rigore scientifico ed intellettuale nello svolgimento delle attività associative.

ART. 14 - Convenzionamenti
L'Associazione può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, associazioni e cooperative al fine di aumentare la capacità propositiva del Centro attraverso un impegno reciproco di collaborazione volto al perseguimento di analoghi scopi sociali.

ART 15 - Il Patrimonio Sociale
Il Patrimonio sociale è costituito, dalle quote di iscrizione e da tutte le entrate legittime in linea con il perseguimento degli scopi sociali, oltre che da donazioni di soci e di terzi. Gli eventuali attivi di bilancio possono essere investiti esclusivamente per il raggiungimento dei fini sociali. Le eventuali perdite saranno ripartite tra i soci fondatori e i soci effettivi in parti uguali. In caso di scioglimento dell'Associazione gli eventuali attivi di bilancio, come pure i beni sociali, dovranno essere devoluti, come ultimo atto deliberativo dell'Assemblea dei soci fondatori, ad associazioni che perseguono fini analoghi.

ART 16
Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia a quanto esposto dal Codice Civile.